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SUPERBONUS 110% e norma SALVA-INFISSI prorogato al 2025

SUPERBONUS 110% e norma SALVA-INFISSI

Superbonus 110% e norma salva-infissi: Le novità del 2022

Superbonus 110% e norma salva-infiss è stato prorogato fino al 2025, in maniera differenziata:

• Fino al 2023 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche.
• Fino al 2025 per condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota decrescente: pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Il Governo è dovuto però intervenire in merito ai cosiddetti “lavori trainanti”: il 24 luglio 2020 nella guida dell’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sui lavori che rientrano in questo elenco.

All’elenco delle spese ammesse al superbonus si affiancano infatti tutti i lavori di riqualificazione energetica se abbinati ai cosiddetti, “trainanti”: acquisto e posa in opera di finestre e infissi, schermature solari, ecc…

 

I lavori trainanti

L’articolo 119 del decreto rilancio specifica questi lavori:

Lavori di isolamento termico degli edifici, con un’incidenza pari almeno al 25% della superficie e per un massimo di:

  • 50.000 euro di spesa per gli edifici unifamiliari;
  • 40.000 euro per unità immobiliare per i condomini da 2 ad 8 unità;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari;

Lavori di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione in condominio, con impianti centralizzati ad alta efficienza energetica, fino ad un massimo di:

  • 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
  • interventi su edifici singoli e villette per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore, per un importo massimo di spesa pari a 30.000 euro per singola unità immobiliare
  • lavori di adeguamento antisismico (sismabonus) eseguiti sempre nel periodo temporale tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Se abbinati a lavori di isolamento termico o di sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione, rientreranno nell’ecobonus del 110% le seguenti spese:

  • sostituzione di serramenti ed infissi;
  • schermature solari;
  • lavori di riqualificazione globale dell’edificio, secondo i requisiti specifici disponibili sul sito ENEA.

 

Sostituzione infissi

Per superare le incogruità del decreto (quindi uniformare la proroga a interventi che sarebbero scaduti nel 2022), il Governo ha uniformato dunque la scadenza di questi lavori al 2025: tra questi interventi rientra la sostituzione di infissi e l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine elettriche.

La sostituzione degli infissi è un intervento trainato: questo significa che, per beneficiare della detrazione al 110%, è necessario effettuare un lavoro trainante (ad esempio sostituire la propria vecchia caldaia o realizzare il cappotto termico dell’edificio).
Nel caso in cui si decidesse di cambiare infisse senza abbinare uno di questi interventi l’utente beneficerà della detrazione fiscale del 50% in dieci anni.

 

Un’altra novità: il tetto ISEE

Con la legge di bilancio 2022 arriva la proroga per il superbonus 110 per le case unifamiliari al 31 dicembre 2022 senza più vincolo legato al tetto Isee di 25.000 euro.

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